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Ascensore conteso, il Tar dà ragione al Comune: l’accessibilità prevale sulle dispute condominiali

Castelnuovo di Garfagnana (mercoledì 28 gennaio 2026) — Si chiude con una netta conferma del potere di vigilanza dei Comuni la battaglia legale sull’ascensore “conteso” di un condominio in via Valmaira. Con una sentenza pubblicata il 23 gennaio scorso, il Tar Toscana ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di condomini contro il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, ribadendo un principio chiave: l’abbattimento delle barriere architettoniche è un obbligo che riguarda l’intero edificio, indipendentemente dalle controversie interne sulla proprietà degli impianti.

di Matteo Della Bartola

La vicenda affonda le sue radici nel 2016, quando il Comune accertò che il fabbricato non era conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, così come previsto dalla concessione edilizia rilasciata nel 2000. In particolare, l’ascensore condominiale risultava utilizzabile esclusivamente dai proprietari degli appartamenti al secondo e terzo piano, escludendo di fatto i locali al piano terra e al primo piano, dove si trovano una farmacia, studi medici e attività commerciali, privi quindi di un accesso adeguato per le persone con disabilità.

Contro l’ordinanza comunale che imponeva l’adeguamento dell’intero immobile, i proprietari dei piani superiori avevano presentato ricorso sostenendo che l’ascensore fosse di loro esclusiva proprietà e che il Comune non potesse imporne l’uso generalizzato per risolvere il problema delle barriere architettoniche.

I giudici amministrativi della Sezione Terza (relatore Guido Gabriele) hanno però chiarito che, in materia edilizia, il Comune non è chiamato a stabilire la titolarità dei singoli beni, ma a verificare la conformità dell’edificio rispetto ai titoli edilizi rilasciati. Nella sentenza si sottolinea infatti che l’obbligo di garantire l’accessibilità era previsto sin dal progetto originario per l’intero fabbricato.

Di conseguenza, se l’immobile presenta oggi barriere architettoniche, l’ordine di rimediare deve essere rivolto al condominio nel suo complesso. Il Comune, secondo il Tar, non ha inteso “espropriare” l’ascensore, ma ha semplicemente esercitato il proprio dovere di vigilanza affinché lo stato dei luoghi rispetti la legge e i progetti approvati.

Il tribunale ha inoltre precisato che la questione della proprietà dell’ascensore resta demandata al giudice ordinario o alle assemblee condominiali, ma non può in alcun modo essere utilizzata per bloccare l’adeguamento dell’edificio. In sostanza, se il titolo edilizio prevedeva che l’ascensore servisse a garantire l’accessibilità a tutti, il condominio è tenuto ad adeguarsi.

Per quanto riguarda un secondo provvedimento comunale relativo alle dimensioni dell’ascensore, il Tar ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, dal momento che l’abuso è stato nel frattempo “fiscalizzato”, attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione o del ripristino.

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della materia. Resta però fermo il principio sancito dalla sentenza: il diritto all’accessibilità prevale sulle liti tra vicini.

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Tag: , , , , , Last modified: Gennaio 28, 2026
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